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Tempi e criteri per «giudicare» le apparizioni

Intervista con Monsignor Angelo Amato di Gianni Cardinale (Avvenire, 9 luglio 2008)

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Due mesi fa il vescovo di Gap in Francia, Jean- Michel di Falco, ha approvato e proclamato ufficialmente come vere le apparizioni mariane di Notre Dame de Laus. In quell’occasione l’Osservatore Romano ha pubblicato un lungo articolo di padre Salvatore M. Perrella dei Servi di Maria, per illustrare i criteri adottati dalla Chiesa cattolica riguardo al riconoscimento del fenomeno delle apparizioni e delle visioni. Nell’articolo in questione veniva citato un documento dell’ex Sant’Uffizio, mai reso pubblico, sull’argomento.

Per saperne di più Avvenire ha posto alcune domande all’arcivescovo Angelo Amato, dal dicembre 2002 segretario della Congregazione per la dottrina della fede.

Eccellenza, cosa può dirci di questo documento sul modo con cui le autorità ecclesiastiche devono comportarsi nel caso di presunte apparizioni e rivelazioni?
Il documento si intitola « Normae S. Congregationis pro doctrina fidei de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationisbus ». Deliberate dalla plenaria di questo dicastero del novembre 1974, papa Paolo VI le approvò il 24 febbraio 1978, e portano la data del giorno successivo. Hanno la firma dei compianti cardinale Franjo Seper e dell’arcivescovo Jean Jerome Hamer, all’epoca rispettivamente prefetto e segretario della Congregazione.

È un documento segreto?
È un documento che è stato inviato a tutti i vescovi diocesani e a tutti i superiori religiosi. Ma è vero che non è stato mai pubblicato ufficialmente, né sugli Acta apostolicae Sedis, né nel recente volume
Documenta che raccoglie i principali testi della Congregazione per la dottrina della fede del dopo Concilio.

E perché?
Sono norme che riguardano eminentemente i pastori e quindi non si è sentito mai la necessità di diffonderlo ulteriormente.

Non è mai stato aggiornato?
È un documento ben fatto, che conserva la sua validità. E quindi non si è mai reso necessario un suo aggiornamento.

Quali sono i contenuti del documento?
Dopo una Nota praevia sull’origine e il carattere delle norme in questione, il documento elenca i criteri con cui i vescovi e gli ordinari ad essi equiparati devono giudicare le presunte apparizioni e rivelazioni. Si tratta di criteri positivi come, ad esempio, le qualità personali del o dei veggente/i (l’equilibrio psichico, l’onestà e la rettitudine, la sincerità e la docilità abituale nei confronti dell’autorità ecclesiastica…), o il fatto che le «rivelazioni» siano immuni da errori teologici e che comportino una sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti. Oppure di criteri negativi, come errori dottrinali attribuiti al Signore o alla Beata Vergine Maria o ad altri santi, questioni di lucro annessi ad arte, atti gravemente immorali commessi dal/ dai veggenti, o malattie psichiche, tendenze psicopatiche, psicosi o isterie collettive.

Alla luce di questi criteri come devono comportarsi le autorità ecclesiastiche?
È questo l’argomento del secondo capitoletto delle Norme. I pastori dopo aver valutato attentamente possono permettere qualche forma di culto o devozione, facendo presente che questo non vuol dire ancora che la Chiesa abbia riconosciuto la soprannaturalità degli eventi. Oppure, se ritiene che ci siano i motivi, può vietarli. Nei casi dubbi l’autorità può decidere di non intervenire, in attesa che i fatti si estinguano, ma deve sempre vigilare in maniera, se necessario, di poterlo fare prontamente.

Ma quali sono le competenze dei vescovi e delle Conferenze epi*scopali riguardo questi fenomeni?
A questa domanda risponde il punto terzo delle Norme. La prima competenza spetta all’ordinario. Le Conferenze episcopali regionali o nazionali possono però intervenire se interpellate dall’ordinario o, sempre previo consenso del vescovo locale, se i fenomeni hanno rilevanza regionale o nazionale. A questo si aggiunge che la Sede apostolica può intervenire su richiesta del vescovo locale o su richiesta di un gruppo qualificato di fedeli o in ragione della giurisdizione universale del Sommo Pontefice.

E la Sede apostolica interviene attraverso la Congregazione per la dottrina della fede.
Giusto, ed a questo è dedicato il quarto e ultimo punto delle Norme. In esso viene spiegato che la nostra Congregazione deve essere attenta, nel caso che intervenga su richiesta dei fedeli, che non ci siano ragioni sospette dietro, come quella di costringere l’ordinario a mutare sue legittime decisioni o approvare qualche gruppo settario.

Alla fine di questi procedimenti, quali possono essere le prese di posizione dell’autorità?
Ci può essere l’approvazione, il constat de supernaturalitate, come ha fatto di recente il vescovo di Gap
per le apparizioni di Laus. Oppure la disapprovazione, il non constat de supernaturalitate, come ad esempio di non poche manifestazioni pseudomistiche.

Ma il «non constat de supernaturalitate » può essere considerato un giudizio attendista, rispetto a quel*lo negativo che sarebbe il «constat de non supernaturalitate»?
Nelle Norme di cui stiamo parlando si parla solo di constat de e non constat de. Non si fa cenno al constat
de non.

Recentemente un paio di cardinali hanno auspicato che venga proclamato un nuovo dogma mariano che proclami la Vergine «corredentrice » e «mediatrice di tutte le grazie». C’è questa possibilità?
È una richiesta di antica data. Come ho già avuto modo di dire, il titolo di «corredentrice» non è né biblico né patristico né teologico ed è stato usato raramente da qualche pontefice e solo in allocuzioni minori. Il Concilio Vaticano II l’ha volutamente evitato. È bene ricordare che in teologia si può usare il principio dell’analogia, ma non quello della equivocità. E in questo caso, non c’è analogia, ma solo equivocità. In realtà Maria è la «redenta nel modo più perfetto», è il primo frutto della redenzione di suo Figlio, unico redentore dell’umanità. Voler andare oltre mi sembra poco prudente.

Eccellenza, alcune domande «fuori tema». A che punto è la versione aggiornata della « Donum Vitae » l’istruzione sui temi bioetici che risale al 1987?
Il testo, che è stato molto elaborato, vista la delicatezza delle tematiche affrontate, è praticamente completato e pronto per le traduzioni. Credo che in autunno potrà essere pubblicato.

Sono davvero in corso colloqui tra la vostra Congregazioni e i gruppi di anglicani, comprendenti laici, sacerdoti e anche vescovi, che vorrebbero entrare in piena comunione con Roma?
Questa Congregazione parla con tutti quei cristiani e gruppi di cristiani, appartenenti ad altre Chiese e comunità non cattoliche, che esprimono il desiderio di tornare ad una piena comunione con il vescovo di Roma. Noi non abbiamo preclusioni con nessuno. Né possiamo essere succubi di calcoli di natura, diciamo così, diplomatica.

Eccellenza, mi perdoni, ma è vero che, a quanto riferisce il «tam-tam curiale», dopo cinque anni e mezzo da segretario della Congregazione per la dottrina della fede, sia imminente un annuncio che la riguarda?
No comment.

 

 

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